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Deliberazione Commissione di vigilanza sui fondi pensione 21.09.2011

Disposizioni in ordine alla parità di trattamento tra uomini e donne nelle forme pensionistiche complementari collettive. (G.U. 29.09.2011, n. 227)

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti Disposizioni si intendono per:

a) «forme pensionistiche complementari collettive»: le forme indicate nell'art. 1, comma 3, lett. a) del decreto n. 252 del 2005 che abbiano iscritti attivi;

b) «erogazione diretta delle prestazioni»: l'erogazione effettuata dalle forme pensionistiche senza avvalersi di imprese di assicurazione;

c) "discriminazione diretta e indiretta»: le situazioni individuate nell'art. 25 del decreto n. 198/2006;

d) «Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici": il Comitato previsto dall'art. 8 e seguenti del decreto n. 198/2006.

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