IperTesto Unico IperTesto Unico

Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.09.2011, n. 27

Decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, concernente "Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" - Ulteriori chiarimenti.

Premessa e quadro normativo generale

L'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 48-bis, successivamente modificato dall'articolo 19 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, nonché dall'articolo 2, comma 17, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il predetto articolo 48-bis prevede, in estrema sintesi, che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di somme superiori a diecimila euro, verificano se il beneficiario del pagamento stesso risulta inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, al fine di agevolare il competente agente della riscossione nel concreto esercizio dell'attività di riscossione dei crediti iscritti a ruolo.

Ad ogni buon conto, per un'agevole e pronta consultazione, si riporta, di seguito, il testo vigente del cennato articolo 48-bis:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.