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Nota MIUR 07.10.2011, prot. n. 8220

Costituzione istituti comprensivi.

Com'è noto, l'art. 19, comma 4, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 , convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ha previsto "Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche".

La suddetta disposizione, modifica sia l'assetto organizzativo che i parametri previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, del D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 con evidenti riflessi sull'attribuzione dell'autonomia agli istituti comprensivi.

L'adempimento conseguente all'attuazione della norma sopracitata, si rivela particolarmente delicato perché va ad incidere sulla sfera delle attribuzioni delle Regioni che hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento delle rete scolastica, come ribadito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 200/2009. Tra l'altro, sulla base delle procedure previste dal DPR n. 233/98 tutt'ora vigente (in assenza dell'intesa prevista dal DPR n. 81/2009 ), ai fini dell'adozione da parte delle Regioni dei piani di dimensionamento della rete scolastica, spetta agli Enti locali formulare le proposte di

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