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Nota operativa INPDAP 05.10.2011, n. 22

Applicazione dell'art. 9, commi 2 e 21, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica". Riflessi contributivi.

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, nel dettare misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di compatibilità economica, reca, al Capo III, articolo 9, misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

In merito, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, ha fornito, con la circolare n. 12, prot. n. 35819 del 15 aprile 2011, gli indirizzi applicativi della nuova norma con riferimento alle singole disposizioni in essa contenute.

Particolare rilevanza, per le implicazioni di natura previdenziale che qui rilevano, assume l'esame del comma 21 dell'articolo in questione.

Nella sua prima parte, la norma prevede, per gli anni 2011, 2012 e 2013, il blocco, senza successivi recuperi, dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale in regime di diritto pubblico, non contrattualizzato, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le categorie di personale, anch'esse individuate dallo stesso articolo 3 del d.lgs. 165/2001, che fruiscono invece di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi (cfr. per classi e scatti), viene altresì stabilito, per il medesimo triennio, il blocco di tali automatismi.

Come chiarito in proposito dalla citata circolare ministeriale, il nuovo disposto, in buona sostanza, prevede nei confronti del personale individuato, per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'interruzione di tutti gli automatismi stipendiali, la cui naturale data di maturazione subisce uno slittamento di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2011.

Relativamente ai riflessi previdenziali della disposizione nelle ipotesi sopra descritte l'imponibile contributivo non subisce variazioni a seguito dei previsti mancati adeguamenti retributivi ed il versamento c

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