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D.P.C.M. 13.10.2011

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale. (G.U. 23.01.2012, n. 18)

Art. 10 - Procedure di finanziamento

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, di cui all'articolo 8, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario.

2. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.

3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potrà essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati.

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