IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. MIUR 12.10.2011, n. 92

Elenchi prioritari supplenze.

Art. 5 - Modalità di utilizzo degli elenchi. Accettazioni e rinunce

1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato ad accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, salvo quella che viene offerta in corso di altro contratto.

2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.

3) È consentito rifiutare la stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

4) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo Ministero e le Regio

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.