Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199
Capo I - Principi generali
1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'università non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.
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