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Decreto legislativo 27.10.2011, n. 199

Disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (G.U. 25.11.2011, n. 275)

Capo I - Principi generali

Art. 2 - Dissesto finanziario dell'università

1. Si ha dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera g), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo raggiunge un livello di gravità tale da non poter assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, consistenti nel regolare svolgimento delle attività indicate ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ovvero quando l'università non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi.

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