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Circolare DIGITPA 19.10.2011, n. 57

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. (G.U. 05.12.2011, n. 283)

1. Obbligo e termini di contribuzione.

La presente circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 che, al comma 3, così recita: «Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156 vengono fissate le aliquote del contributo dovuto così come sotto elencato:

A) Art. 1. - Contributo dovuto con riferimento alle gare:

1.a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;

1.b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del cont

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