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Parere P.C.M. - F.P. 21.11.2011, n. 56340

Art. 16, commi 9 e 10, d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 15 luglio 2011 - controllo sulle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 333-A/9807.F.7/8336 del 27 ottobre 2011, con 1a quale si chiedono chiarimenti sul regime delle assenze per malattia dei pubblici dipendenti alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 16 del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011. In particolare, si pongono dei quesiti circa la corretta interpretazione da attribuire al concetto di " giornata lavorativa " e circa le modalità di giustificazione qualora l'assenza per malattia avvenga per l'espletamento di prestazioni specialistiche.

Preliminarmente, si segnala che questo Dipartimento ha emanato in materia la circolare n. 10 del 1° agosto 2011, recante le modalità di svolgimento dei controlli medico-fiscali ed, in particolare, i casi nei quali l'amministrazione deve disporre per il controllo sulla malattia, il regime della reperibilità ai fini del controllo, le modalità di giustificazione dell'assenza nel caso di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici e l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina.

Per quanto riguarda l'obbligatorietà della richiesta della visita fiscale, il nuovo comma 5 dell'art. 55 septies, applicabile anche al personale della Polizia civile, prevede che " Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornale precedenti o successive a quelle non lavorative. ". La norma non specifica cosa debba intendersi per giornate " non lavorative " e, cioè, se debba farsi riferimento ad un concetto di tipo solo oggettivo o anche di tipo soggettivo, vale a dire riferito pure alla particolare situazione del dipendente interessato. In proposito, considerat

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