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Nota operativa INPDAP 30.11.2011, n. 41

Nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto ai sensi dell'art. 1, commi 22 e 23, decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148; ulteriori istruzioni operative.

Facendo seguito alle indicazioni fornite con la circolare n. 16 del 9 novembre 2011 , tenuto conto dei quesiti pervenuti a questa direzione sulla materia in oggetto, si forniscono chiarimenti e precisazioni in tema di nuovi termini di liquidazione e pagamento dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto, dopo la novella dell'art. 3, commi 2 e 5, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, operata dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (d'ora innanzi decreto legge), convertito in legge dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148.

A seguito della modifica delle norme previgenti, il legislatore ha previsto un nuovo termine generale per il pagamento delle prestazioni di fine lavoro (Tfs e Tfr) dei dipendenti pubblici, pari a ventiquattro mesi, cui si aggiungono i novanta giorni previsti dal DL 79/1997 quale tempo massimo entro il quale il soggetto obbligato deve provvedere all'erogazione. Inoltre, sono stati ulteriormente diversificati i precedenti termini in ragione della causa di cessazione.

Di seguito si descrivono gli ambiti di efficacia dei termini di pagamento e gli adempimenti per le direzioni Inpdap e le amministrazioni iscritte.

1. Termine di ventiquattro mesi dalla cessazione dal servizio

Ai sensi del nuovo art. 3, comma 2, della legge n. 140 del 1997 , "alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio comunque denominati, ........., l'ente erogatore provvede decorsi ventiquatt

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