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Legge 12.11.2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)

Art. 2 - Gestioni previdenziali

1. Nell'allegato n. 2 sono indicati:

a) l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per l'anno 2012;

b) gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l'anno 2012 in conseguenza di quanto stabilito ai sensi della lettera a);

c) l'importo dei trasferimenti dovuti dallo Stato per l'anno 2012 ai sensi del comma 4, lettera a).

2. Gli importi complessivi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:

a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

b) alla gestione speciale minatori;

c) all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

3. Nell'allegato n. 2 sono, inoltre, indicati:

a) i maggiori oneri, per l'anno 2010, a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'anno 2010, trasferite a

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