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D.P.C.M. 29.11.2011

Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici). (G.U. 06.12.2011, n. 284)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge 720/1984;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, 29 agosto 1989, 2 luglio 1990, 14 settembre 1994 e 28 ottobre 1999, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 30 del 6 febbraio 1989, n. 205 del 2 settembre 1989, n. 154 del 4 luglio 1990, n. 235 del 7 ottobre 1994 e n. 263 del 9 novembre 1999, con i quali si è provveduto alla modifica delle tabelle A e B annesse alla legge n. 720 del 1984;

Visto che le risorse relative al fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna, il fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna ed il fondo per il piano di rinascita regione sarda sono confluite nel conto di tesoreria unica della Regione Sardegna e, pertanto, è necessario escluderli dalla tabella B;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 282, di riforma dell'ENEA, che ne ha modificato la denominazione in ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente e l'art. 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha soppresso l'ENEA ed istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

Considerato che la commissione di vigilanza sui fondi di pensione, istituita con decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come modificato dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha natura pubblica e beneficia di contributi statali e, pertanto, è necessario inserirla nella tabella A;

Visto l'art. 9 della legge 2

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