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D.P.C.M. 29.11.2011

Aggiornamento delle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici). (G.U. 06.12.2011, n. 284)

Art. 3 -

1. La decorrenza dell'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica per gli enti di cui all'art. 1 è fissata al 1° gennaio 2012. Detti enti dovranno provvedere al versamento, entro il 31 dicembre 2011, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le tesorerie provinciali dello Stato di tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

2. Gli enti di cui al comma 1 dovranno altresì provvedere allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 2012 disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove si tratti di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli previsti dal penultimo e dall'ultimo comma del decreto del Ministro del tesoro 22 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, e i titoli concernenti la partecipazione a forme societarie previste da specifica normativa o assunte in relazione al perseguimento di finalità istituzionali.

3. Quanto descritto in premessa è elemento costitutivo del presente decreto e ne è parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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