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Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11.11.2011

Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (G.U. 06.03.2012, n. 55)

Art. 6 - Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per l'acquisizione di beni e servizi, possono adottare il programma annuale sulla base della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente decreto.

2. L'inclusione nell'elenco annuale è subordinata alla previa approvazione della progettazione secondo quanto disposto dall'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, ai bisogni che possono essere soddisfatti tramite l'impiego di capitale privato ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, le somme complessivamente destinate all'attuazione del programma annuale.

4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e servizi da realizzarsi nell'anno successivo, la stima dei costi, la tipologia del bene o servizio, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.

5. Si applicano in quanto compatibili l'articolo 1, commi 3, 4 e 5, l'articolo 4, commi 4, 5 e 6 e l'articolo 5.

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