D.M. MIUR 11.11.2011
1. Per l'accesso ai corsi di tirocinio formativo attivo di cui all'art. 1, comma 1, ciascuna università emana, una volta completate le procedure per l'attivazione dei corsi, in base alla programmazione definita con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il relativo bando che prevede:
a) il numero dei posti disponibili;
b) disposizioni atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni;
c) le modalità relative agli adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi degli stessi nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli atenei;
d) le modalità di svolgimento della procedura sulla base di quanto previsto dal presente decreto.
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