D.M. MIUR 10.11.2011, n. 104
1.1 - A decorrere dall'a.s. 2011/2012, con riferimento alle istituzioni scolastiche presso le quali è istituito l'organico concernente i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie, collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, ai sensi dell' art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 e conservano validità per i periodi stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto, hanno validità per il triennio scolastico 2011/12, 2012/13, 2013/14.
1.3 - Le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell'istituzione scolastica destinataria della domanda. A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle istituzioni scolastiche destinatarie della domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno istituito l'organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4 - Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.