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D.M. MIUR 08.11.2011

Riordino dei corsi biennali di II livello ad indirizzo didattico, di cui al decreto 28 settembre 2007, n. 137 e al decreto 7 ottobre 2004, n. 82. (G.U. 01.12.2011, n. 280)

Art. 2 - Modalità di istituzione dei corsi

1. In attesa della definizione degli specifici requisiti di cui all'art. 3, le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, da qui in poi AFAM, possono istituire, anche con le modalità di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, i corsi di studio di cui all'art. 1 esclusivamente presso le istituzioni sedi dei corsi biennali di secondo livello ad indirizzo didattico di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137, purchè sedi di Dipartimenti di Didattica della Musica, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82.

2. Le proposte di istituzione, deliberate dal Consiglio di Amministrazione previa approvazione del Consiglio Accademico, sono presentate al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'approvazione, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale secondo quanto stabilito al comma 3.

3. Le proposte di istituzione sono trasmesse al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, per quanto riguarda l'anno accademico 2011/2012, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per, quanto riguarda i successivi anni accademici, le proposte sono trasmesse al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale entro il 30 giugno di ogni anno.

4. L'effettiva attivazione resta subordinata all'autorizzazione con specifico decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, finalizzata al rispetto della programmazione in ambito regionale del fabbisogno di personale docente delle istituzioni scolastiche e dei contingenti stabiliti per ciascuna classe d

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