Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.11.2011
Formula iniziale
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale introduce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2013, un contributo di solidarietà a carico dei contribuenti con reddito complessivo superiore a 300.000 euro pari al 3 per cento da applicare sulla parte di reddito eccedente il predetto importo;
Visto lo stesso art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 ottobre 2011, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo comma 2;
Visto l'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego prevede, fra l'altro, l'applicazione per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 di una specifica riduzione al trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici superiori a 90.000 euro lordi;
Visto l'art. 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che in materia di interventi di carattere previdenziale prevede l'applicazione, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, di uno specifico contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme pensionistiche di previdenza obbligatoria, compresi taluni trattamenti erogati da forme pensionistiche integrative, superiori a 90.000 euro lordi annui;
Visto il testo unico delle imposte
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