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Decreto legislativo 15.11.2011, n. 195

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. (G.U. 23.11.2011, n. 273)

Art. 1 - Modifiche al codice del processo amministrativo e alle relative norme di attuazione, transitorie, di coordinamento e di abrogazione

1. Al codice del processo amministrativo, approvato con l'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole: "arbitrato rituale di diritto" sono aggiunte le seguenti: "ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile";

b) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.";

c) all'articolo 18, comma 8, le parole: "La ricusazione o l'astensione non hanno", sono sostituite dalle seguenti: "La ricusazione non ha";

d) all'articolo 20, nella rubrica, le parole: "del consulente" sono soppresse;

e) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 25.

Domicilio

1. Fermo quanto previsto, con riferimento alle comunicazioni di segreteria, dall'articolo 136, comma 1:

a) nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, la parte, se non elegge domicilio nel comune sede del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata dove pende il ricorso, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata;

b) nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, la parte, se non elegge domicilio in Roma, si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del Consiglio di Stato.";

f) all'articolo 26, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o r

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