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D.M. MIUR 08.11.2011

Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249. (G.U. 21.05.2012, n. 117)

Art. 3 - Utilizzazione dei tutor

1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione.

2. In caso di revoca di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.

3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.

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