D.M. MIUR 08.11.2011
1. L'utilizzazione dei tutor coordinatori ed organizzatori ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'articolo 11, commi 5, 6, 7 e 8 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249. Una ulteriore utilizzazione non può essere disposta se non è trascorso almeno un anno dalla cessazione.
2. In caso di revoca di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 il personale revocato non può partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor organizzatore o coordinatore per i successivi cinque anni.
3. In caso di mancata attivazione dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15 del predetto decreto, il personale in esonero o semiesonero rientra in servizio nelle sedi di titolarità.
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