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Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze 04.11.2011

Circolare esplicativa in materia di disciplina antiriciclaggio; obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 51 del D. Lgs.231/2007.

Il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in legge del 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

In particolare, l'articolo 2, comma 4, del D.L.138/2011, "a fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo", ha ridotto il limite per l'utilizzo del denaro contante, dei libretti e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13) a 2.500 euro.

Il D.L.138/2011, nel confermare l'impianto normativo previgente, ha dunque unicamente inteso abbassare la soglia rilevante ai fini dell'uso di denaro contante, libretti e titoli al portatore.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno ribadire che le operazioni di prelievo e/o di versamento di denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell'articolo 49 e, pertanto, non comportano l'obbligo di effettuare la comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 51. Tale comunicazione è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa. I suddetti elementi devono essere correttamente indicati nella comunicazione così da consentire all'Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per la contestazione della violazione dell'articolo 49, comma 1, relativamente alla movimentazione di contante.

Con riferimento, infine, ai libretti di deposito al portatore si chiarisce che:

- la segnalazione al MEF per la mancata estinzione di un libretto al portatore di importo superiore al limite di legge, ovvero per la mancata riduzione del saldo, entro il 30 settembre 2011 (nota 1) deve essere effettuata non oltre trenta giorni dal momento in cui l'intermediario ha notizia della violazione. Tale momento è individua

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