IperTesto Unico IperTesto Unico

Nota operativa INPDAP 30.03.2011, n. 16

Proroga al 31 dicembre 2015 del termine per l'esercizio dell'opzione per il TFR. Accordo Aran sindacati del 29 marzo 2011.

Si comunica che è stato differito al 31 dicembre 2015 il termine per esercitare l'opzione riguardante il passaggio dal trattamento di fine servizio al trattamento di fine rapporto (cfr. paragrafo 5.6 della circolare n.17 dell'8 ottobre 2010).

Nell'accordo quadro tra ARAN e confederazioni sindacali, siglato il 1° dicembre 2010 e definitivamente sottoscritto il 29 marzo 2011, si stabilisce, infatti, che "il termine del 31 dicembre 2010 indicato dall'articolo unico dell'AQN del 2 marzo 2006, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2015, salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe da concordare".

A questo proposito è utile richiamare le principali norme in materia che disciplinano il passaggio dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR).

La facoltà di chiedere la trasformazione del trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto è stata introdotta, come ricordato nella nota operativa n. 11 del 25 maggio 2005, dall'art. 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 al fine di favorire il processo di attuazione delle disposizioni in materia di previdenza complementare per i dipendenti pubblici.

La disciplina dell'opzione è stata, però, dettagliata dall'art. 1 del Dpcm 20 dicembre 1999 e s.m.

In base a quest'ultima disposizione, l'opzione si esercita mediante la sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione ed è, pertanto, strettamente connessa e non separabile rispetto all'adesione stessa.

Giova sottolineare, pertanto, che la sottoscrizione del modulo produce effetti in ordine sia all'iscrizione al Fondo sia ai fini della trasformazione del TFS in TFR anche nell'ipotesi in cui il modulo di adesione dovesse essere privo di riferimenti espliciti all'opzione.

Da ultimo si ribadisce quanto già detto nel punto 5.6 della citata circolare n.17 del 8 ottobre 2010 e cioè che per i lavoratori in regime di TFS con anzianità utili successive al 31 dicembr

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.