D.P.C.M. 25.03.2011
Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero della gioventù. (G.U. 31.03.2011, n. 74)
Tabella 1 -
| Fonte normativa | Termine di scadenza | Termine di ulteriore proroga | Motivazione |
| Articolo 3, comma 3-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prorogato dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | La norma si prefigge lo scopo di assicurare la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro anche in ambiti molto peculiari quali le organizzazioni di volontariato di protezione civile. La proroga si rende indispensabile per ottenere un ampio e condiviso concerto che uniformi le diverse esigenze e i diversi ambiti di operatività, sia garantendo sia alle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, che agli operatori delle organizzazioni di volontariato la necessaria sicurezza nelle attività che svolgono nel tempo del loro impiego. |
| Programma statistico nazionale 2008-2010- aggiornamento 2009 - 2010, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2009 | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di garantire, nelle more dell'entrata in vigore del prossimo programma statistico nazionale 2011-2013, l'efficacia del Programma statistico nazionale 2008-2010-aggiornamento 2009-2010. |
| Articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 897 | 31 marzo 2011 | 31 dicembre 2011 | L'ulteriore proroga deriva dalla necessità di differire l'obbligo di cui alla disciplina generale contenuta nell'art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, limitatamente alla Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico aven |
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