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Decreto Tribunale di Catanzaro 22.03.2011.

IL TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione Prima Civile

Controversie di lavoro e Previdenza

in persona del Giudice del lavoro dott. Rosario Murgida ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. 3553 del ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2010, che il segretario provinciale della FLC-CGIL ha promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nei confronti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'Istituto comprensivo "B. Citriniti" di Simeri Crichi;

letti gli atti ed esaminati i documenti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 mano 2011;

OSSERVA

1. L'articolazione provinciale della "FLC-CGIL" denuncia l'antisindacalità della scelta del dirigente dell'epigrafato Istituto scolastico di escludere dalla contrattazione integrativa di istituto le materie contemplate alle lettere h) i) ed m) dell'art. 6 del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, degradandole a materia di mera informazione preventiva.

Chiede, pertanto, che gli si ordini di procedere all'apertura del confronto sindacale su tali materie.

2. Sennonché, attualmente, osta all'accoglimento della richiesta la disposizione dell'art. 65 del d.lgs. 150/2009 che, nel mentre sancisce l'inefficacia, a decorrere dal 1.1.2011, dei contratti integrativi che hanno ad oggetto materie riservate alla competenza esclusiva dell'amministrazione datrice di lavoro, come quelle di che trattasi (ai sensi dell'art. 5 c. 2 del d.lgs. n. 165/2001), da quella stessa data preclude la stipulazione di nuovi contratti integrativi nelle medesime materie.

Di talché esse, sottratte alla contrattazione collettiva, risultano rimesse, dall'art. 53 del d.lgs. 150/2009, alle autonome determinazioni dei dirigenti, fatta salva la sola informativa ai sindacati.

3. Né convince la tesi per cui il predetto termine di efficacia de

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