Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 16.03.2011
1. A far data dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 4, comma 1, l'intero capo IV della parte V, titolo I, e l'art. 594 del decreto ministeriale 24 agosto 1940, n. 2984, "approvazione delle istruzioni sui servizi del Provveditorato generale dello Stato", sono abrogati.
2. A decorrere dal medesimo termine di cui al comma 1, l'art. 3 del decreto interministeriale 1° settembre 1970, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1970, n. 328, «classificazione e contabilità dei beni dello Stato", non si applica ai beni immobili patrimoniali e a quelli appartenenti al demanio storico-artistico direttamente gestiti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e per esso dall'Agenzia del Demanio.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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