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Circolare PCM 14.03.2011, n. 3

Art. 6, comma 7 del decreto legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Premessa

Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122 interviene, in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e a contrastare l'evasione fiscale, ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica.

Sul fronte della stabilizzazione finanziaria, la manovra si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonché con misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vi è l'art. 6, comma 7, che prescrive un'importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza.

In particolare la norma, nel perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni, stabilisce che: "a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l

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