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Circolare PCM 10.03.2011, n. 2

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità - banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.

Premessa

Sulla Gazzetta ufficiale del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.". La legge è entrata in vigore il 24 novembre 2010.

L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le novità normative sono state illustrate nella precedente circolare n. 13 del 2010, nel cui ultimo paragrafo si è fatto rinvio a successive istruzioni per la comunicazione delle informazioni da inserire nella banca dati prevista ai commi 4-6 del menzionato articolo. La norma, infatti, prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi. La banca dati è finalizzata al monitoraggio e al controllo sul legittimo utilizzo dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

In particolare, i commi 4-6 della menzionata disposizione prevedono:

"4. Le amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 mar

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