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C.M. MIUR 04.03.2011, n. 20

Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009.

Come è noto dall'anno scolastico in corso trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che " ... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ".

In considerazione della varietà delle tipologie dei quadri orario previste nei diversi ordinamenti, delle situazioni oggettive rilevate e dei casi prospettati, anche a seguito di quesiti presentati, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in oggetto.

Occorre considerare in via preliminare che la medesima disposizione, relativa alle validità dell'anno scolastico, era già prevista per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (cfr. articolo 11 del D. Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, successivamente richiamato e integrato dall'art. 2, comma 10, del Regolamento stesso). Pertanto le indicazioni che seguono valgono sia per gli studenti della scuola secondaria di primo grado che per quelli dei licei e degli istituti tecnici e professionali del secondo ciclo di istruzione.

Finalità

Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui sussistenza è necessaria ai fini della validità dell'anno scolastico, pongono chiaramente l'accento sulla presenza degli studenti alle lezioni.

La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di ele

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