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Ordinanza Tribunale di Messina 10.05.2011, n. 2280/2011.

Il giudice unico dott. Alessandra Santalucia

Letti gli atti del procedimento n. 1204/2011 R.G. Aff. Cont.;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 maggio 2011

osserva

L'organizzazione sindacale ricorrente denuncia come condotta antisindacale il rifiuto del dirigente scolastico dell'I.C. di Venetico, durante il lavoro per la redazione del contratto integrativo per l'anno scolastico 2010/2011, di contrattare sui criteri per l'assegnazione del personale docente ed ATA ai plessi ed alle sezioni staccate sul presupposto che tale materia rientri ormai nelle prerogative del dirigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 54 del Dlg. n. 150/2009 all'art. 40 del Dlg. n. 165/2001. A sostegno della doglianza il sindacato deduce che la lettura fornita dall'amministrazione datorile della novella introdotta dalla c.d. riforma Brunetta sia fuorviante ed erronea poiché il citato art. 54 è da intendersi, a suo dire, nel senso che, ferma restando l'attribuzione della contrattazione d'istituto della disciplina dei criteri di assegnazione del personale, sotto l'aspetto applicativo ed attuativo dei criteri medesimi resti riservato alla competenza del capo d'istituto. Rileva, comunque, che le norme dettate dal decreto legislativo n. 150 non trovano immediata applicazione essendo previsto che l'adeguamento operi solo "dalla tornata successiva" del contratto nazionale e che, pertanto, essendo tutt'ora in vigore il CCNL 2006-2009, la contrattazione integrativa dovrà continuare ad essere stipulata sulle materie ad essa demandate dalla vigente disciplina collettiva.

Dall'esposizione dei termini della controversia risulta evidente che l'oggetto del contendere verte su una questione meramente interpretativa, il che impone un'attenta disamina del dato normativo di riferimento. L'art. 40 del Dlg. n. 165/2001, come modificato dall'art. 54 del dlg. n. 150/2009 così statuisce "La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi diret

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