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D.M. MIUR 30.05.2011, n. 48.

Art. 6 - Composizione e compiti della commissione

La commissione è nominata dal Capo dipartimento del MIUR.

La commissione può essere integrata da esperti linguistici delle tre lingue straniere oggetto d'esame.

La commissione assicura la regolarità delle procedure di accertamento di cui al precedente art. 3 e redige gli elenchi del personale che ha superato le prove di accertamento con l'indicazione del punteggio conseguito.

Non possono far parte della commissione coloro che siano legati da matrimonio o che siano parenti o affini entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati o di membri della commissione stessa.

Ugualmente non possono far parte della commissione coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età, né gli ex dipendenti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca collocati a riposo da più di tre anni.

Parimenti non possono far parte della commissione coloro che si candidano per le prove di accertamento, né coloro che alla data della pubblicazione del presente decreto siano in servizio presso le scuole o le iniziative linguistico - culturali italiane all'estero.

Non possono, altresì, far parte della commissione, ai sensi dell'art. 35 del D.L.vo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

I membri della commissione sono esonerati dagli obblighi di servizio per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni.

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