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Decreto legge 13.05.2011, n. 70

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (G.U. 13.05.2011, n. 110)

Art. 8 bis - Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento 57

1. Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell'avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall'avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un'unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall'avvenuta regolarizzazione.

4. Per le segnalazioni successive di ritardi di pagamento relativi alle medesime persone fisiche o giuridiche, anche per crediti diversi anche se regolarizzate, si applica la normativa vigente.

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Articolo così modificato da: art. 3, comma 12-bis, lett. a), D.L. 13 agosto 2011, n. 138; art. 22, comma 6-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91.

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