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Circolare MAE 17.05.2011, n. 1

Applicazione art. 2 comma 4-novies della Legge 26 febbraio 2011 n. 10.

Con la presente Circolare si illustrano le innovazioni apportate dall'art. 2 comma 4-novies della legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione con modifiche del Decreto Legge 29 dicembre 2010 n. 225, in materia di personale docente ed amministrativo in servizio all'estero, esaminate congiuntamente con il MIUR.

L'articolo introdotto ha come obiettivi:

- il contenimento dei costi dei trasferimenti connessi alla frammentazione dei periodi di permanenza all'estero, previsti dal CCNL/2007 (3 periodi di 5 anni di servizio all'estero intervallati ciascuno da 3 anni di servizio in Italia a seguito di restituzione ai ruoli metropolitani);

- l'uniformità della durata del mandato di nove anni con quello delle Scuole Europee.

 

Servizio all'estero

a) Personale in servizio all'estero

La disposizione di cui all'art. 2 stabilisce che la durata del servizio all'estero non può essere superiore ai 9 anni scolastici. La norma abolisce pertanto i tre mandati quinquennali intervallati da almeno tre anni di servizio in Italia, come previsto dall'art. 116 comma 1 del CCNL/2007.

Pertanto coloro che alla scadenza del mandato non abbiano raggiunto i nove anni di permanenza in servizio all'estero hanno diritto a beneficiare della proroga fino al completamento del predetto periodo di nove anni. Con successiva comunicazione saranno inviati alle sedi gli elenchi del personale scolastico in relazione alle diverse posizioni rispetto alla durata del mandato all'estero.

b) Personale da destinare all'estero

A decorrere dall'a.s. 2011/2012, la nomina del personale che non abbia mai prestato servizio all'estero e sia collocato in graduatoria in posizione utile è stabilita in nove anni scolastici consecutivi, non rinnovabili. Il personale restituito ai ruoli metropolitani dopo un primo mandato, se collocato in graduatoria e in posizione utile, potrà completare, previo accertamento delle disponibilità di bilancio, il pe

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