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Sentenza Consiglio di Stato 30.07.2011, n. 4535.

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2011, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

omissis

per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 03271/2011, resa tra le parti, concernente ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO RELATIVE ALL'ANNO SCOLASTICO 2010- 2011

omissis

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 3271 del 2011 il T.A.R. per il Lazio ha accolto i ricorsi (originario e per motivi aggiunti) proposti dagli odierni appellati (rispettivamente docenti, genitori di ragazzi in età scolare, studenti e associazioni) avverso gli atti - compresi quelli aventi natura regolamentare - emanati in applicazione dell'art. 64, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, riguardanti la riforma delle scuole secondarie di secondo grado.

In particolare, nel presente giudizio sono stati impugnati gli atti riguardanti:

• le modalità di iscrizione alle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, i termini e le modalità delle procedure di mobilità del personale docente, educativo e A.T.A.;

• la determinazione dell'organico di diritto;

• la definizione dell'orario complessivo annuale delle seconde e terze classi degli istituti professionali, nonché delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, individuando per ogni indirizzo ed ordinamento le classi concorso destinatarie della disposta riduzione di orario.

Nel dettaglio, come ricostruito in fatto dal

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