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Nota operativa INPDAP 21.07.2011, n. 27

Legge 15 luglio 2011, n. 111 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria - Interventi aventi riflessi sui trattamenti pensionistici.

1. Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 è stata pubblicata la legge 15 luglio 2011, n. 111 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 6 luglio 2011, n. 98. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 luglio 2011).

Con la presente nota si illustrano le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalle disposizioni legislative in oggetto ed aventi effetto sulle prestazioni erogate dall'Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.

 

2. Disposizioni di immediata applicazione

2.1. Interpretazione autentica in merito alle variazioni dell'indennità integrativa speciale al raggiungimento dell'età pensionabile (art. 18, commi 6-9)

Come già anticipato nella comunicazione prot. n. 11595 del giorno 8 luglio 2011, il legislatore ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 chiarendo che le percentuali di incremento della indennità integrativa speciale ivi previste vanno corrisposte nell'aliquota massima, calcolata sulla quota della indennità medesima effettivamente spettante in proporzione alla anzianità conseguita alla data di cessazione dal servizio.

L'articolo 10, comma 4, del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, che prevedeva che le variazioni dell'indennità integrativa speciale venissero attribuite per l'intero importo dalla data del raggiungimento dell'età di pensionamento da parte del titolare della pensione, ovvero dalla data di decorrenza della pensione di riversibilità a favore dei superstiti, si intende pertanto implicitamente abrogato dal 29 dicembre 1983 (data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1983, n. 730).

Sono in ogni caso fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli in godimento alla

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