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D.M. MIUR 12.07.2011, prot. n. 5669.

Art. 7 - Interventi per la formazione

1. Le attività di formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici, di cui all'art. 4 della Legge 170/2010, riguardano in particolare i seguenti ambiti:

a) Legge 8 ottobre 2010, n. 170;

b) caratteristiche delle diverse tipologie di DSA;

c) principali strumenti per l'individuazione precoce del rischio di DSA;

d) strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo;

e) gestione della classe in presenza di alunni con DSA;

f) forme adeguate di verifica e di valutazione;

g) indicazioni ed esercitazioni concernenti le misure educative e didattiche di cui all'art. 4;

h) forme di orientamento e di accompagnamento per il prosieguo degli studi in ambito universitario, dell'alta formazione e dell'istruzione tecnica superiore;

i) esperienze di studi di caso di alunni con DSA, per implementare buone pratiche didattiche.

2. Il Ministero predispone appositi piani di formazione -le cui direttive sono riportate nelle allegate Linee guida -anche in convenzione con università, enti di ricerca, società scientifiche, associazioni e servizi sanitari territoriali. In particolare, gli Uffici Scolastici Regionali, fatte salve le convenzioni e le intese già in atto, possono stipulare appositi accordi con le facoltà di Scienze della Formazione, nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra il MIUR e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione, per l'attivazione presso le stesse di corsi di perfezionamento o master in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di apprendimento, rivolti a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado.

3. In conformità alle norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, le medesime possono attiva

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