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Decreto legge 06.07.2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. 06.07.2011, n. 155)

Titolo I - Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

Capo I - Riduzione dei costi della politica e degli apparati

Art. 6 - Finanziamento dei partiti politici

[1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento.] 4

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.».

[3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.] 5

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