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Decreto legislativo 18.07.2011, n. 119

Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. (11G0162). (G.U. 27.07.2011, n. 173)

Art. 5 - Modifiche all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia di aspettativa per dottorato di ricerca

1. All'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, cessi il rapporto di lavoro o di impiego con qualsiasi amministrazione pubblica per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Le norme di cui al presente articolo si applicano anche al personale dipendente dalla pubbliche amministrazioni disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in riferimento all'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva.».

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