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Accordo 05.07.2011

Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Conferenza nazionale permanente dei Presidi di Scienze della Formazione.

Art. 7 -

Il personale della scuola che ne faccia richiesta è ammesso secondo le modalità stabilite nelle singole convenzioni regionali di cui al successivo art. 9, per un totale massimo di 100 posti in ciascuna Università. Al termine dei corsi è rilasciata ai frequentanti, secondo le modalità di legge, idonea attestazione con indicazione dei crediti formativi universitari conseguiti.

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