Accordo 05.07.2011
Nell'ambito del presente accordo quadro, per l'attivazione dei corsi presso le sedi universitarie, sono stipulate apposite convenzioni tra gli Uffici Scolastici Regionali e le singole Università. Il costo dei corsi è coperto, anche in quota parte, dal MIUR, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, in quanto destinatari dei fondi ex Lege 170/2010 per la formazione di docenti e dirigenti scolastici sui Disturbi Specifici di Apprendimento. Tali fondi possono essere incrementati con altre risorse rese disponibili dagli stessi Uffici Scolastici Regionali o dal MIUR e da Enti pubblici e privati. Il contributo da trasferire alle singole Facoltà di Scienze della Formazione per l'attivazione di un corso completo, con la partecipazione di un numero massimo di iscritti pari a cento, non può essere superiore ad euro trentamila. Nel caso di frequenza di singoli moduli, il contributo viene ridotto proporzionalmente. Detto contributo deve essere destinato esclusivamente alla copertura delle spese relative alle attività didattiche dei corsi attivati sulla base del presente Accordo. Non è consentito alcun utilizzo per spese generali e/o di natura diversa, salvo una quota non superiore all'1% per spese di segreteria. Il contributo viene corrisposto secondo modalità stabilite nelle singole convenzioni.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.