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Nota MIUR 09.06.2011, prot. n. 3154

Graduatorie d'istituto.

Come è noto è stata di recente avviata la procedura di approvazione del regolamento governativo recante, tra l'altro, una nuova disciplina del reclutamento del personale docente delle Istituzioni dell'AFAM; è, tuttavia, ragionevole presumere che le modalità di selezione dei docenti ivi previste non potranno essere applicate a partire dal prossimo anno accademico.

D'altra parte, è, invece, sempre più pressante l'esigenza, da più parti segnalata, di una revisione dei criteri di valutazione a suo tempo individuati nella circolare n. 1672/2002, tenuto conto dei mutamenti intervenuti nell'offerta didattica delle istituzioni.

Nelle more, pertanto, dell'approvazione del citato regolamento e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi, si ritiene opportuno, tenendo conto delle criticità nel tempo sottoposte all'attenzione del Ministero, tornare a fornire indicazioni utili ad assicurare uniformità di comportamenti nella formazione delle graduatorie di istituto.

Indizione della procedura

Il bando, da pubblicarsi almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'anno accademico, deve prevedere un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande e indicare la durata di validità della graduatoria, comunque non superiore ad un triennio.

Alla data di scadenza della graduatoria, il Consiglio accademico delibera o l'indizione di una nuova procedura di selezione o l'integrazione di quella scaduta oppure, ove ricorrano ragioni di urgenza, il ricorso a graduatorie, ancora in corso di validità, di altre istituzioni.

Il bando può prevedere un limite massimo del numero dei titoli artistico- professionali che il candidato può produrre.

Commissioni giudicatrici

La Commissione giudicatrice è costituita con decreto del Direttore, Essa è composta da tre docenti di ruolo della materia, di cui almeno uno in servizio in altra istituzione, oltre al Direttore dell'Istituzione che la presiede. Nel caso non vi si

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