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Legge 14.06.2011, n. 101

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. (G.U. 08.07.2011, n. 157)

Art. 1 -

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

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