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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.06.2011, n. 24

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave - art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

Interpello 17 giugno 2011 n. 24: Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave - art. 33, L. n. 104/1992 come modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a), L. n. 183/2010.

L'Università degli Studi di Firenze ha avanzato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione normativa di cui all'art. 24, comma 1 lett. a), L. n. 183/2010 che ha innovato l'art. 33, L. n. 104/1992 con riferimento al referente unico per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave.

In particolare, si chiede se sia legittima la fruizione dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992, a mesi alterni da parte di più aventi diritto, per l'assistenza a familiari disabili in situazione di handicap grave alla luce delle modifiche apportate con il c.d. Collegato Lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INPS, si rappresenta quanto segue.

Il riformulato art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 dispone espressamente che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità".

Preliminarmente si osserva che la disposizione normativa, nella sua nuova articolazione, non prevede più in maniera esplicita la continuità e l'esclusività dell'assistenza quali requisiti essenziali ai fini del godimento di tali permessi.

Tuttavia, con riferimento al concetto di esclusività, la nuova prescrizione tende in parte a tipizzare tale requisito disponendo specificatamente che i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per assistere la stessa persona; pertanto, stante la lettera della norma ed in linea con quanto già chiarito con circolare dal Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circ. del 6 dicembre 2010, n. 13), si osserva che la legge sembra

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