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Interpello Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.06.2011, n. 21

Art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 - permessi di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 e giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

Il NURSIND, il sindacato delle Professioni Infermieristiche, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla legittimità di proporzionamento dei permessi ex art. 33, L. n. 104/1992 in base ai giorni di ferie usufruite nel medesimo mese.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, occorre distinguere le differenti finalità dei su indicati istituti: in particolare, con riferimento alla normativa relativa alle ferie, è opportuno sottolineare che le stesse costituiscono un diritto personale e inalienabile costituzionalmente garantito (v. art. 36, ult. comma, Cost.). Si ricorda che la disciplina normativa afferente alle ferie è contenuta nell'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, il quale stabilisce che "fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva (...) va goduto per almeno due settimane consecutive, in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione".

La ratio della normativa concernente le ferie risiede nella possibilità concessa al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche impiegate nello svolgimento dell'attività lavorativa e di realizzare esigenze anche ricreative personali e familiari.

Diversamente, le disposizioni di cui all'art. 33, L. n. 104/1992 - recentemente modificate dall'art. 24 della L. n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro 2010) - introducono agevolazioni per i familiari che assistono persone con handicap e per gli stessi lavoratori con disabilità, riconoscendo il diritto ad un permesso mensile di tre giorni. Lo spirito della citata disposizione legislativa è, evidentemente

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