D.M. MIUR 15.06.2011
1. La prova di ammissione per gli studenti comunitari, per gli studenti non comunitari ricompresi nell'art.26 della legge n.189/2002 citata in premesse e per gli studenti extracomunitari residenti all'estero è unica e di contenuto identico sul territorio nazionale. Essa è predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (M.I.U.R.) avvalendosi di una commissione di esperti, costituita con apposito decreto ministeriale.
2. La prova di ammissione consiste nella soluzione di ottanta quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di: chimica; cultura generale e ragionamento logico; biologia; fisica e matematica. Sulla base dei programmi di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, vengono predisposti:venticinque (25) quesiti di chimica; ventitre (23) di cultura generale e ragionamento logico; venti (20) di biologia e dodici (12) di Fisica e Matematica.
3. La prova di ammissione ha inizio alle ore 11.00 e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di due ore.
4. Le relative procedure sono indicate nell'allegato n.1, parte integrante del presente decreto.
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