Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123
Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali
Capo II - Controllo successivo
1. Nei rendiconti delle spese effettuate dai funzionari delegati ai quali sono accreditate le risorse dalle pertinenti unità elementari del bilancio per il reintegro delle disponibilità delle strutture centrali e periferiche facenti capo ai medesimi funzionari delegati, originariamente provenienti dalle anticipazioni dei fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, sono consolidati anche i dati relativi alle spese realizzate dalle predette strutture. A questi fini la documentazione giustificativa della spesa effettuata dalle strutture confluisce nella rendicontazione del funzionario delegato.
Articolo aggiunto dall'art. 6, comma 4, lettera b), D.Lgs. 12 settembre 2018, n. 116.
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