Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123
Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali
Capo II - Controllo successivo
1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 18
2. I frontespizi dei rendiconti amministrativi non inclusi nel programma di controllo sono restituiti all'amministrazione emittente con esplicita annotazione di esclusione dal controllo.
Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera h), D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93.
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