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Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (G.U. 03.08.2011, n. 179)

Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali

Capo II - Controllo successivo

Art. 17 - Controlli sull'attività di riscossione 23

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attività svolte dagli agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo 1, commi da 533 a 534.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei controlli svolti ai sensi del comma 1, può proporre al Comitato di cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, eventuali interventi necessari per migliorare l'attività di riscossione.

3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità, i criteri e i termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la valutazione, di regola in forma aggregata, del grado di esigibilità dei crediti erariali iscritti a ruolo. Tale valutazione è effettuata attraverso un'analisi storico-statistica basata sull'andamento delle riscossioni degli anni precedenti, tenendo conto delle variabili più significative in ordine alla natura e alle caratteristiche del credito nonché alla natura e allo stato giuridico del contribuente.

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