Decreto legislativo 30.06.2011, n. 123
Titolo II - Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti delle amministrazioni statali
Capo I - Controllo preventivo
1. Sono assoggettati al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, ad eccezione di quelli posti in essere dalle amministrazioni, dagli organismi e dagli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile.
2. Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:
a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;
b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;
c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;
d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;
e) accordi in materia di contrattazione integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;
f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;
g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio.
g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali
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