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Nota PCM 20.01.2011, n. 202/4

Art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Incarichi individuali conferiti dalle pubbliche amministrazioni.

Con nota del 14 ottobre 2010, n. 308, codesto Ufficio sottopone all'attenzione dello Scrivente la nuova formulazione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 2, dell'art. 22, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

La richiesta si colloca nell'ambito della gestione della banca dati degli esperti, predisposta da codesto Ufficio nell'ambito dell'obiettivo operativo II.4 dell'Asse "Azioni per il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni" del PON "Governance e assistenza tecnica". A supporto del miglioramento della capacità amministrativa dell'apparato pubblico, la predetta Banca ha la finalità di selezionare degli esperti con competenze specifiche, al fine di poterli utilizzare per l'attuazione delle politiche di coesione, mediante lo strumento del conferimento d'incarico individuale.

Alla luce della nuova formulazione della normativa citata, codesto Ufficio chiede un approfondimento sui criteri interpretativi al fine di meglio definire i requisiti necessari per l'iscrizione alla Banca dati in argomento.

La richiesta di parere, perciò, fa riferimento alla sostituzione, operata dalla legge 69/2009, nel citato articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, delle parole: "O dei mestieri artigianali" con le seguenti: ", dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

Sicché la nuova formulazione vigente della norma in oggetto risulta essere la seguente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di partico

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