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Nota MIUR 27.01.2011, prot. n. 657

Art. 72 c. 11, L. 133/2008.

In conseguenza dell'intervenuta normativa che ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa l'applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 agosto 2012.

In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.

Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere prioritariamente utilizzate per il recupero dell'utilità ai fini delle posizioni di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.

 

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